L'UTILIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE ED IMMAGINI SUL WEB

L'utilizzo delle immagini nei siti Internet

è utile, per iniziare, riportare il dettato della normativa in materia di diritto d'autore che, nell'elencare le opere dell'ingegno meritevoli di tutela, indica quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1, Legge 22 aprile 1841, n. 633). L'art. 2 della stessa legge aggiunge che sono in particolare comprese nella protezione: le opere della pittura, dell'arte del disegno e delle arti figurative similari (art. 2, n. 4, l. 633/41), nonché le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (art. 2, n. 7, l. 633/41, si veda in seguito).

L'art. 4 l. 633/41 contiene un ulteriore importante principio che - facendo comunque salvo il diritto esistente sull'opera originaria - dichiara protette pure le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originaria.

All'autore è pure garantito il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo (art. 12 l. 633/41), di riprodurla (art. 13 l. 633/41), di diffonderla (art. 16 l. 633/41), di distribuirla e porla in circolazione (art. 17 l. 633/41), di pubblicarla in raccolte e di modificarla (art. 18 l. 633/41), di noleggiarla e di concederla in prestito (art. 18-bis l. 633/41).

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dura per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 l. 633/41, così come modificato dalla Legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Il titolo originario dell'acquisizione del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 l. 633/41). Pertanto, titolare del diritto d'autore (che ha una doppia natura: morale ed economica) è sempre il creatore dell'opera, sin dal momento del suo concepimento.

Tutti i principi ora espressi valgono quindi pure per le immagini, le illustrazioni e gli elementi grafici, quali manifestazioni dell'arte del disegno e delle arti figurative, nonché per le fotografie purché siano considerate opere artistiche (si veda in seguito). E ad attivare la tutela approntata dalla legge per tali opere basta la semplice creazione dell'opera stessa (immagine, disegno o foto). Non sono invece necessarie forme di registrazione, documentazione o deposito, che possono invece essere utili solo a costituire una prova più forte in ordine alla titolarità dell'opera e alla data della sua creazione.

Riferendoci, nello specifico che ci riguarda, al materiale grafico (foto escluse) contenuto nei siti Web, bisogna affermare che esso appartiene esclusivamente al suo autore (o al limite al soggetto diverso che per contratto ne detiene i diritti di sfruttamento economico) e che la sua riproduzione (copia, modifica, elaborazione, diffusione) deve pertanto ritenersi vietata, salvo che sia espressamente autorizzata dall'autore stesso. Non importa che il materiale sia stato registrato, depositato o che siano presenti sul sito gli avvertimenti relativi al copyright, né importa che l'utilizzo che se ne fa sia privo di scopo di lucro, le opere sono comunque tutelate e ciò sino al settantesimo anno dalla morte dell'autore. In caso di un utilizzo non autorizzato del materiale grafico appartenente ad altri, si pone in essere un comportamento illecito, rilevabile e perseguibile sotto il profilo civile, amministrativo e - nelle ipotesi previste - anche penale.

La tutela prevista dall'ordinamento per il titolare del diritto d'autore si svolge su due piani differenti. Si garantisce infatti la possibilità di agire, da una parte, per inibire l'uso illecito dell'opera, dall'altra, per ottenere il risarcimento del danno subito (art. 156 e ss. della l. 633/41.), fatte comunque salve le particolari sanzioni previste in caso di violazioni che abbiano rilevanza penale o amministrativa.

Il caso particolare delle fotografie

Per quanto riguarda le opere fotografiche, bisogna tuttavia rilevare la presenza, nell'ordinamento italiano, di una disciplina speciale, in alcune parti differente da quella ora esposta.

è innanzitutto da distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro o il committente). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.

Per la legislazione italiana è valido pure un ulteriore principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 l. 633/41 prescrive infatti che ogni esemplare della foto deve contenere: 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente), 2) l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte - 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.

Le foto artistiche, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948 e recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247), vengono considerate alla stregua di normali opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Il problema, in questo caso, sarà di individuare preventivamente quali siano le caratteristiche che permettono ad una fotografia di essere qualificata come "artistica", poichè tale individuazione è lasciata, dalla legge, al solo prudente apprezzamento dell'interprete (il giudice) in caso di contestazione.

Per i ritratti fotografici, infine, la legge impone, a chiunque vuole esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, di ottenere preventivamente il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, tuttavia, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

In conclusione, per l'ordinamento italiano, è permesso l'utilizzo di opere fotografiche che non abbiano il carattere di foto artistiche se esse non riportano le indicazioni del nome del fotografo, del detentore dei diritti e dell'anno di produzione, o comunque trascorso un ventennio dalla loro produzione. Pure le foto che rappresentano personaggi notori possono essere pubblicate liberamente se ciò è fatto al fine di fornire informazioni o notizie sulla persona ritratta. Due gli ordini di problemi residui: 1) l'impossibilità di qualificare preventivamente una foto come "opera artistica", operazione che viene riservata al giudice, ma quando si è già in una fase contenziosa e 2) l'onere, difficile da far valere nella pratica, di provare la malafede nel caso in cui, ad esempio, vengano cancellate le indicazioni prescritte dalla legge, così permettendo il libero utilizzo delle foto senza attendere il trascorrere di un ventennio. In tale ultima ipotesi, ci si trova davanti ad una vera e propria probatio diabolica a carico di chiunque voglia far valere i propri diritti di titolare dell'opera nei confronti di chi, facilitato dalle moderne tecniche di editing fotografico, sia in grado di asportare le indicazioni richieste dalla legge.

Roma, 22 ottobre 2003

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Avv. Andrea Totò
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