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domande e risposte DOMANDE E RISPOSTE / CONDOMINIO

Con quali maggioranze delibera l'assemblea?

Sono valide le deliberazioni assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea in seconda convocazione (il caso che si verifica più frequentemente) delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.) devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

Le deliberazioni prese dall'assemblea, rispettose delle norme sulla costituzione e sulla deliberazione, sono obbligatorie per tutti i condomini.

Di seguito sono riassunte in tabella le maggioranze richieste relativamente alle delibere più frequenti.

ARGOMENTO CONDOMINI MILLESIMI
Tra parentesi è indicata la maggioranza necessaria in seconda convocazione
Amministratore: compenso1/3 condomini (idem)334 (idem)
Amministratore: nomina, riconferma e revocamaggioranza intervenuti
(magg. int. e 1/3 cond.)
500 (idem)
Ascensore: superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89)maggioranza intervenuti
(1/3 condomini)
500 (334)
Costituzione di diritti realiunanimità (idem)1000 (idem)
Deliberazioni che non richiedono maggioranze espressamente previste dalla leggemaggioranza intervenuti
(1/3 condomini)
500 (334)
Impianto di riscaldamento: rinuncia al serviziounanimità (idem)1000 (idem)
Impianto di riscaldamento: trasformazione per contenimento energetico
(L. n. 10/91)
maggioranza intervenuti
(idem)
501 (idem)
Innovazioni: gravose o voluttuarieunanimità (idem)1000 (idem)
Innovazioni: pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza; alterazione del decoro architettonico; inservibilità all'uso o al godimento di parti comuniunanimità (idem) 1000 (idem)
Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comunimaggioranza condomini(idem)667 (idem)
Interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari (L. n. 179/92)maggioranza intervenuti
(idem)
500 (idem)
Liti attive e passive su materie esorbitanti le attribuzioni dell'amministratoremaggioranza intervenuti
(magg. int. e 1/3 cond.)
500 (idem)
Locazioni ultranovennaliunanimità (idem)1000 (idem)
Manutenzione ordinariamaggioranza intervenuti
(1/3 condomini)
500 (334)
Manutenzione straordinaria: riparazioni di notevole entitàmaggioranza intervenuti
(magg. int. e 1/3 cond.)
500 (idem)
Parcheggi sotterranei o siti al piano terreno: realizzazione (L. n. 122/89)maggioranza intervenuti
(idem)
500 (idem)
Perimento inferiore a 3/4: ricostruzione edificiomaggioranza intervenuti
(magg. int. e 1/3 cond.)
500 (idem)
Perimento totale (superiore a 3/4): ricostruzione edificiounanimità (idem)1000 (idem)
Portierato: soppressione, istituzione o modificazione del serviziomaggioranza condomini
(idem)
667 (idem)
Regolamento: approvazione e modifichemaggioranza intervenuti
(idem)
500 (idem)
Regolamento contrattuale: modifiche comportanti variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condomini sulle proprietà esclusiveunanimità (idem)1000 (idem)
Rendiconto annualemaggioranza intervenuti
(1/3 condomini)
500 (334)
Residui attivi: impiegomaggioranza intervenuti
(1/3 condomini)
500 (334)
Scioglimento: divisione in parti con caratteristiche di edifici autonomi (Att. c.c., art. 61)maggioranza intervenuti (idem)500 (idem)
Scioglimento: modifiche allo stato attuale dell'edificio per rendere possibile la divisione in parti autonome (Att. c.c., art. 62, c. 2)maggioranza condomini (idem)667 (idem)
Sopraelevazione: autorizzazione in caso di divietounanimità (idem)1000 (idem)
Spese: ripartizionemaggioranza intervenuti
(1/3 condomini)
500 (334)
Tabelle millesimali: formazione o modificaunanimità (idem)1000 (idem)
Vendita o cessione di beniunanimità (idem)1000 (idem)

Autore: Avv. Andrea Tot
Ultima modifica: 25/07/2017

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