DOMANDE E RISPOSTE / CONTRATTI
Si può risolvere un contratto se la prestazione diventa impossibile?
La legge distingue la disciplina della risoluzione per impossibilità, a seconda della natura dell'impossibilità:
Autore: Avv. Andrea Tot - se si tratta di impossibilità totale (art. 1463 c.c.), la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito;
- se la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464 c.c.).
Ultima modifica: 25/07/2017
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