DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO DELL'INFORMATICA
È possibile subire una diffamazione o un'ingiuria via Internet?
Non è difficile sostenere, tuttavia, che le fattispecie di reato di cui agli artt. 594 (ingiuria) e 595 (diffamazione) del codice penale, sono sufficientemente generiche da ricomprendere anche tutti quei comportamenti offensivi che si compiono attraverso le reti informatiche e le moderne tecniche di comunicazione in generale (SMS, Chat, Newsletter etc.).
La stessa Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, avalla tale posizione, affermando che è addirittura intuitivo che "i reati previsti dagli articoli 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse)" (cass. sez. V penale, 27.12.2000, n. 4741).
La Corte afferma, in particolare, che il reato di diffamazione si perfeziona nel momento in cui il messaggio viene percepito da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa. Non è infatti necessaria la contestualità tra l'offesa e la sua percezione "ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente".
Da quanto ora affermato, può ricavarsi con certezza che la diffamazione e l'ingiuria, oltre che per il mezzo dell'e-mail, possono realizzarsi anche attraverso tutti i diversi servizi della rete: le mailing list, le riviste telematiche, le newsgroup, le pagine Web e le chat.
Ultima modifica: 25/07/2017
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