sfondo studio legale online
menu studio legale  MENU

domande e risposte DOMANDE E RISPOSTE / LOCAZIONI

In quali casi il locatore di un immobile urbano adibito ad uso abitativo può recedere dal contratto?

La L. 431/98 stabilisce, all'art. 3, che alla prima scadenza dei contratti stipulati in base alla disciplina per gli immobili siti in aree urbane, il locatore può negare il rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solo per i seguenti motivi:
  1. quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
  2. quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
  3. quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
  4. quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
  5. quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
  6. quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
  7. quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
Autore: Avv. Andrea Tot
Ultima modifica: 25/07/2017

locazioni, indietro locazioni, avanti

avvisoATTENZIONE: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale presso la sede di Milano o di Roma.
Gli autori declinano ogni responsabilit per errori od omissioni, nonch per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.

©2003-2023 / Studio Legale online / Roma / Milano
Tutti i diritti riservati / All Rights Reserved

W3 validator

Privacy / Informazioni legali / Deontologia