DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO PENALE
Danneggiamento, danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
- opere destinate all’irrigazione;
- piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
La particolare ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anch’essa novellata dalla recente legge sulla depenalizzazione, è prevista all'art. 635-bis c.p.: chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Ultima modifica: 25/07/2017
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