DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO PENALE
Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica (quindi anche l'e-mail) ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Ultima modifica: 25/07/2017
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