DOMANDE E RISPOSTE / RECUPERO CREDITI
Cos'è la negoziazione assitita?
Pertanto, prima di iniziare una causa dovrà e a pena di improcedibilità, la parte che agisce dovrà tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.
Nella pratica, l'avvocato redigerà una lettera con la quale inviterà la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'invito dovrà necessariamente essere firmato anche dalla parte che intende agire in giudizio e dovrà specificare l'oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni, o il rifiuto, potranno essere valutate dal Giudice ai fini delle spese di giudizio.
Al ricevimento di questo invito, la controparte potrà scegliere tra:
- rispondere aderendo all'invito;
- comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (in questo caso, la parte potrà iniziare la causa ricevuta la risposta negativa );
- non rispondere (in questo caso, la parte dovrà comunque attendere 30 giorni dalla ricezione dell'invito per poi procedere in giudizio);
Nel caso di raggiungimento dell’accordo, questo diventerà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.
In caso invece di mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita, la parte potrà iniziare l'azione giudiziale.
Ultima modifica: 25/07/2017
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