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Cos'è la negoziazione assitita?

Il decreto legge n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, in vigore dal 9 febbraio 2015 , ha introdotto l'obbligo di tentare una negoziazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, da azionare per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

Pertanto, prima di iniziare una causa dovrà e a pena di improcedibilità, la parte che agisce dovrà tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.

Nella pratica, l'avvocato redigerà una lettera con la quale inviterà la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'invito dovrà necessariamente essere firmato anche dalla parte che intende agire in giudizio e dovrà specificare l'oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni, o il rifiuto, potranno essere valutate dal Giudice ai fini delle spese di giudizio.

Al ricevimento di questo invito, la controparte potrà scegliere tra:

  1. rispondere aderendo all'invito;
  2. comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (in questo caso, la parte potrà iniziare la causa ricevuta la risposta negativa );
  3. non rispondere (in questo caso, la parte dovrà comunque attendere 30 giorni dalla ricezione dell'invito per poi procedere in giudizio);
Nel caso di adesione all'invito, le parti, assistite dai propri avvocati, stipuleranno in forma scritta una “convenzione di negoziazione assistita”, vale a dire un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia. Tale termine non potrà essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti.

Nel caso di raggiungimento dell’accordo, questo diventerà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.

In caso invece di mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita, la parte potrà iniziare l'azione giudiziale.

Autore: Avv. Silvia Clemenzi
Ultima modifica: 25/07/2017

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